DECRETO LIQUIDITÀ: CONGELATI I TERMINI PER IL BONUS PRIMA CASA

decreto liquidità e bonus prima casa

Con il Decreto Liquidità (DL. n.23 dell’8 Aprile 2020) è arrivata un’importante novità nel campo delle agevolazioni fiscali in ambito residenziale: è stato infatti ufficializzato lo slittamento delle scadenze per tutti coloro che beneficiano del bonus “prima casa”.

E nei giorni scorsi è uscita anche una circolare dell’Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate circolare n. 9/E) che ha fornito chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte proprio dal Decreto.

Andiamo a vedere nel dettaglio.

 

 

Cosa prevede il Decreto Liquidità

Il decreto liquidità all’articolo 24 “stabilisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni prima casa, entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito”.

La circolare n.9/E dell’Agenzia delle Entrate nel capitolo 8, che ha come oggetto appunto “Termini agevolazioni prima casa”, ha successivamente chiarito:

La norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio prima casa, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.”

Il Decreto liquidità, come accennato, ha previsto la sospensione degli adempimenti previsti per non perdere i benefici prima casa e per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in questa fase di emergenza sanitaria ed economica.

Ma vediamo punto per punto quali sono le scadenze oggetto di sospensione:

 

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

Quindi il termine dei 18 mesi previsto perché tu trasferisca la residenza nella nuova casa;

 

  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; 

Ovvero il termine di 12 mesi per acquistare una casa da adibire ad abitazione principale nel caso tu abbia venduto un’abitazione che hai acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa” e che hai rivenduto prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto di acquisto.

 

  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa.             

Cioè il termine di 12 mesi per vendere la tua vecchia casa nel caso tu ne abbia acquistata un’altra chiedendo di usufruire dell’agevolazione “prima casa”; 

 

E per finire:

  • E’ inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.

Ovvero di 12 mesi entro i quali chi ha venduto l’immobile precedentemente acquistato con i benefici “prima casa” deve comprarne un altro per poter usufruire del credito d’imposta in fase di acquisto.

 

Cosa cambia con il Decreto Liquidità per il bonus prima casa?

In base al Decreto Liquidità i termini che abbiamo visto prima (per il mantenimento delle agevolazioni previste dal bonus “prima casa” e per il riconoscimento del credito d’imposta) sono sospesi nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. I termini previsti per la decadenza dei benefici “prima casa” vengono momentaneamente congelati, ma non annullati naturalmente e il conteggio temporale riprenderà il 1° gennaio 2021, lasciando circa 10 mesi in più per tutte le situazioni.

 

E per gli immobili in costruzione?

Il Decreto Liquidità non ha specificato cosa succede nel caso di immobili in costruzione.

Nel caso di acquisto di un immobile in costruzione, in base alla circolare 38/2005 dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione può essere mantenuta a patto che la conclusione dei lavori avvenga entro tre anni. Ma i cantieri di fatto sono fermi da due mesi, e al momento nel testo del Decreto Liquidità non è previsto nulla per questi casi. Attendiamo notizie in merito.

Tutti i requisiti  previsti per legge per poter richiedere il bonus “prima casa” restano comunque validi.

 

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